È stata accolta nell'art. 348 la modificazione proposta riguardo al primo comma dell'art. 356 del progetto, e si è poi disposto, nel quarto comma dello stesso art. 349, che la persona, scelta come tutore, deve dare affidamento di potere educare e istruire il minore secondo i principi della morale e il sentimento nazionale fascista. Non si è ritenuto, invece, conveniente spostare detto comma nell'art. 350, che tratta delle incapacità all'ufficio di tutore: e infatti, preferibile mantenere distinto il criterio direttivo dato al giudice per l'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore dalla norma che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare. L'ultimo comma dell'art. 348, a protezione dei minori, cittadini di razza ariana, fissa il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente a persona della stessa razza. Tale principio potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata ai parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene. 181. -- Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, è stata modificata la dizione dell'art. 362 del progetto per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 180