Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 43/1976

    Altra decisione
    19 febbraio 1976

    Le questioni di costituzionalità degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternità e maternità, sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

    Art. 340 c.c. · Art. 252 c.c. · Art. 34 Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1966

    Questione infondata
    23 maggio 1966

    La norma di cui all'art. 340 del Codice civile fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti familiari sulla quale è opportuno un sistematico intervento legislativo.

    Art. 340 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono state riunite nell'art. 340 le disposizioni degli articoli 348 e 349 del progetto, che contemplavano l'ipotesi delle nuove nozze della madre ed i provvedimenti del tribunale in merito alla amministrazione dei beni e alla educazione dei figli. In conformità ai criteri direttivi seguiti in materia, è stabilita la competenza del tribunale per i provvedimenti di autorizzazione sopra contemplati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 174

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 146 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

tolto: In caso d'inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

tolto: Il tribunale, su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

tolto: L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1975, n. 151

    La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 236, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art340 · fonte del testo

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