Art. 228 c.c. — Prelevamento di beni mobili
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 111 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.
tolto: Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.
tolto: In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art228 · fonte del testo
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