Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1965 dal

Tribunale per i minorenni di Torino su ricorso di Riva Secondina,

iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento promosso da ricorso della signora

Secondina Riva, il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza

del 10 luglio 1965, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 340 del Codice civile.

Secondo il Tribunale di Torino il primo comma dell'art. 340 e in

genere tutto il suo contenuto contrasterebbero con gli artt. 3 e 29

della Costituzione: vi si stabilisce, infatti, che la vedova, quando

passi a nuove nozze, sia sottoposta a controllo del giudice perché

possa conservare l'amministrazione dei beni dei figli del primo letto;

poiché questo controllo è escluso nel caso in cui passi a nuove nozze

il vedovo, ciò importerebbe una discriminazione tra vedova e vedovo

non ammessa dai principi costituzionali: infatti non troverebbe

giustificazione neanche nella chiusa dell'art. 29 della Costituzione

essendo cessata, con la morte d'uno dei coniugi, quell'unità familiare

che consente limiti alla eguaglianza fra i due.

Non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri

né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rinvio denuncia l'art. 340 del Codice civile per

disparità di trattamento tra vedovo e vedova, cioè per contrasto

cogli artt. 3 e 29 della Costituzione: mentre il vedovo che contrae

nuovo matrimonio conserva il potere di amministrare i beni dei figli

minori di primo letto, la vedova, prima di passare a nuove nozze, deve

avvisarne il tribunale, che può anche toglierle l'amministrazione,

dalla quale decade, del resto, se manca quel preavviso.

La norma fa parte di quella complessa disciplina dei rapporti

familiari sulla quale, come questa Corte ha già osservato, è

opportuno un sistematico intervento legislativo. Tuttavia la questione

è infondata.

Poiché l'art. 29 della Costituzione garantisce l'eguaglianza dei

coniugi come fondamento e ordine del matrimonio, appare manifesto che

l'una è voluta solo in funzione dell'altro; dimodoché col cessare del

vincolo matrimoniale, pur dovendosi rispetto al principio generale

d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione), cade la ragione di quella

speciale garanzia. Cade non tanto perché non si possa ipotizzare

un'eguaglianza fra i coniugi se uno di loro è mancato, quanto perché,

colla cessazione del matrimonio, vengono meno quei rapporti

interconiugali che esigono l'assoluta parità morale e giuridica dei

soggetti: da quel momento infatti il rapporto familiare si pone

soltanto fra il coniuge superstite e i figli, la cui posizione inoltre,

per la possibilità del genitore di crearsi un'altra famiglia con un

nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.

Dato ciò, nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al

padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni,

il legislatore è stato mosso indubbiamente dal proposito di tutelare

gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e

con questa preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata

una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa importa,

possa dare minore affidamento od avere minori attitudini alla buona

amministrazione di quei beni, la norma, anche perché il suo motivo

ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non può dirsi

arbitraria. Cosicché non risulta violato nemmeno il principio generale

d'eguaglianza (art. 3 della Costituzione), mentre una dichiarazione di

illegittimità costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma

sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla

madre, la norma impugnata oggi gli offre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 340 del Codice civile (nuove nozze della madre), proposta, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza

citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari