Codice civile

Art. 324 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

[1]((I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

[2]I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

[3]Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • 1)i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • 3)i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
  • 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 253/1987

    Parametro
    6 luglio 1987

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Pala…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 324 c.c. · Art. 143 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 47 parole tolte, 62 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il padre haaggiunto: I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio tolto: finche' esercita la patria potesta', salvo quanto e' disposto nell'art. 328aggiunto: .

aggiunto: I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

1) i beni acquistati dal figlio tolto: in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria aggiunto: con i proventi del proprio lavoro;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che tolto: il padre non ne abbia aggiunto: i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto tolto: pei aggiunto: per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' tolto: del padre aggiunto: dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art324 · fonte del testo

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