Art. 324 c.c.
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[1]((I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
[2]I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
[3]Non sono soggetti ad usufrutto legale:
- 1)i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3)i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
