Art. 324 c.c.
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[1]Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finche' esercita la patria potesta', salvo quanto e' disposto nell'art. 328.
[2]Non sono soggetti ad usufrutto legale:
- 1)i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria;
- 2)i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3)i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto pei beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4)i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' del padre.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
