Art. 3 c.c. — Capacità in materia di lavoro
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Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'eta' inferiore.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975
