Art. 3 c.c. — Capacità in materia di lavoro
Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 1975, n. 39.
Abrogato dal 10 marzo 1975
Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 1975, n. 39.
Abrogato dal 10 marzo 1975
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE S…
Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2 rinvia alle leggi di carattere costituzionale per quanto attiene alla formazione delle leggi e all'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi). In ordine ai regolamenti, pur facendosi nell'art. 3 un rinvio alle leggi speciali, tuttavia vi si traccia la distinzione tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità per prevalenza che i primi devono avere rispetto ai secondi. Il rapporto di gerarchia tra legge e regolamento è fissato nell'art. 4 in base al principio tradizionale che la norma regolamentare non può derogare alla norma legislativa. Nei rapporti poi tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità si precisa che questi ultimi non possono nemmeno derogare ai primi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 17
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'eta' inferiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art3 · fonte del testo
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