Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/05/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 299, primo e

secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

16 maggio 2000 dalla Corte di appello di Palermo sul ricorso proposto

da S. L., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Palermo, adi'ta in sede di

impugnazione del decreto col quale il Tribunale di quella città

aveva respinto la richiesta di L. S. di poter aggiungere al cognome

acquisito con l'adozione il proprio cognome originario, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo

comma dell'art. 299 codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e

30 della Costituzione.

Premette in punto di fatto il giudice a quo che il ricorrente,

nato nel 1945 e coniugato, è stato adottato da A. S. con decreto del

4 giugno 1999; a seguito di ciò, egli ha chiesto al Tribunale di

poter conservare il proprio cognome anteponendolo a quello adottivo,

domanda respinta perché, trattandosi di figlio naturale non

riconosciuto dai propri genitori, l'art. 299 cod. civ. prevede

espressamente che, in tale caso, l'adottato assuma come unico cognome

quello dell'adottante.

Ciò posto la Corte rimettente osserva che la norma impugnata non

è suscettibile di ricevere un'interpretazione adeguatrice, perché

il testo della stessa esprime, oggettivamente, un dato lessicale

indiscutibile. Ne consegue, perciò, la necessità di sollevare la

questione di legittimità costituzionale dei primi due commi

dell'art. 299 cod. civ; questione che è rilevante, perché dal suo

accoglimento deriverebbe il buon esito del gravame, e non

manifestamente infondata in riferimento agli invocati parametri.

Rileva in proposito il giudice a quo che il nome ha, nell'attuale

ordinamento, un valore fondamentale di identificazione della persona

umana, al punto da qualificarsi come un diritto della personalità.

Tale diritto si collega a quello, più ampio, all'identità

personale, quale si è andato progressivamente maturando nella

giurisprudenza e nella coscienza sociale. Anche la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1994, ha riconosciuto che

il diritto all'identità personale rientra nella tutela prevista

dall'art. 2 della Costituzione, contribuendo a formare il patrimonio

inviolabile della persona umana.

La norma impugnata, introdotta nel suo testo attuale dall'art. 61

della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), ha ribaltato il principio previgente,

stabilendo che nell'adozione di maggiorenni l'adottato anteponga il

cognome adottivo a quello originario. Ove, però, egli sia figlio

naturale non riconosciuto, l'acquisto del nuovo cognome implica

automaticamente la perdita di quello originario. Tale principio, se

trova in linea di massima una giustificazione nell'antico

convincimento di tutelare il figlio nascondendo un cognome imposto

dall'ufficiale di stato civile (e, perciò, rivelatore dell'origine

illegittima), appare, invece, palesemente irrazionale nell'ipotesi

dell'adozione di un maggiorenne. Quest'ultimo, infatti, essendo ormai

una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare,

rispetto alla quale il cognome originario, benché imposto

dall'ufficiale di stato civile, è ormai un segno distintivo che

costituisce parte integrante dell'identità personale, avendolo egli

anche trasmesso ai propri figli; la sua eliminazione, quindi, si

risolve in un'oggettiva lesione della predetta identità, con

conseguente violazione dell'art. 2 della Carta fondamentale.

Al giudice a quo, inoltre, la norma appare anche in conflitto con

gli artt. 3 e 30 Cost., perché il figlio naturale non riconosciuto

ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il proprio

cognome, mentre la norma impugnata determina "un'ingiustificata

disparità di trattamento tra figli non riconosciuti (e non

riconoscibili) e figli legittimi". Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Palermo dubita della legittimità

costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 299 codice

civile, nella parte in cui prevedono che l'adottato anteponga il

cognome adottivo a quello originario e che, qualora il medesimo sia

figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, egli assuma

solo il cognome dell'adottante, perdendo, perciò, quello

originariamente imposto dall'ufficiale di stato civile.

Il giudice a quo ritiene che tale previsione sia lesiva degli

artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, innanzitutto perché, trattandosi

di adottato maggiorenne, il cognome originario ha ormai acquisito per

lui il carattere di segno distintivo dell'identità personale,

avendolo l'interessato trasmesso ai propri figli ed essendo egli,

comunque, identificato in tal modo nel contesto familiare e sociale

di appartenenza; ed in secondo luogo perché il figlio naturale non

riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legittimo di tutelare il

proprio cognome, mentre la norma impugnata determina

"un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli non

riconosciuti (e non riconoscibili) e figli legittimi".

La prospettazione dell'ordinanza investe, seguendo l'ordine

logico, preliminarmente il secondo comma della norma impugnata, che

non permette all'adottato di mantenere il proprio cognome e,

subordinatamente all'accoglimento, anche il primo comma, poiché il

giudice rimettente pare richiedere alla Corte una pronuncia

manipolativa che, invertendo la regola vigente, consenta all'adottato

di anteporre il cognome originario rispetto a quello adottivo.

2. - La questione principale è fondata.

Il secondo comma dell'art. 299 cod. civ., nel regolare

l'assunzione del cognome in caso di adozione di maggiorenne che abbia

la qualità di figlio naturale, prevede, nel suo primo periodo, che,

qualora si tratti di figlio naturale non riconosciuto, l'adottato

assuma solo il cognome dell'adottante. La ratio di tale norma, sulla

quale non ha inciso la sostituzione operata dall'art. 61 della legge

4 maggio 1983, n. 184, risiede - come rileva la relazione

ministeriale - nella ritenuta opportunità di far scomparire il

cognome imposto dall'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 71,

ultimo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l'invocato art. 2

della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato

nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al

nome - inteso come primo e più immediato segno distintivo che

caratterizza l'identità personale - costituisce uno dei diritti

inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale (sentenze

n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Nel caso in esame, non solo l'interessato ha utilizzato da sempre

quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno

distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a

vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo

si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua

personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se

stessi". Ed è innegabile, d'altra parte, che l'antico sfavore verso

i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra

Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il

fatto che l'adottato acquisisca uno status del quale era privo non è

motivo sufficiente per negare la violazione dell'art. 2 della

Costituzione.

Non può essere dimenticato, d'altronde, che la norma in esame è

anche del tutto irrazionale alla luce della riforma dell'adozione di

cui alla menzionata legge n. 184 del 1983. Con questa legge, infatti,

si è compiuta una netta distinzione fra l'adozione di minori, sia

essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal

codice civile. Se la ratio della prima è, almeno in linea di

massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a

consentire nel modo migliore il suo sviluppo - il che spiega

l'assunzione, da parte dell'adottato, del solo cognome dell'adottante

e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (art. 27

della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi

particolari - l'obiettivo della seconda evidentemente non è il

medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun

vincolo di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante,

tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti,

specie quelli con la famiglia di origine (v. sentenze n. 500 del 2000

e n. 240 del 1998 ed ordinanza n. 82 del 2001).

La scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso

del maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione,

sicché risulta violato l'art. 3 della Costituzione.

3. - L'ordinanza di rimessione, come si è accennato, prospetta

un'ulteriore contrarietà agli invocati parametri della regola

prevista dal primo comma dell'art. 299 cod. civ., in base alla quale

il cognome dell'adottante deve essere anteposto al proprio.

Alla luce delle considerazioni svolte, la precedenza del cognome

dell'adottante non appare irrazionale, così come non può costituire

violazione del diritto all'identità personale il fatto che il

cognome adottivo preceda o segua quello originario. La lesione di

tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno

distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome

dell'adottante.

Ne consegue l'infondatezza di questa seconda questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299,

secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che,

qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori,

l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello

originariamente attribuitogli;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice

civilesollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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