Codice civile

Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 1975 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

[2]((Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante)).

[3]Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

Testo in vigore dal 10 marzo 1975 al 1 giugno 1983

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. 23 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Se l'adottando non ha compiuto tolto: gli anni diciotto, aggiunto: la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentantetolto: ; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art296 · fonte del testo

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