Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

[2]Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso e' dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

[3]Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art296 · fonte del testo

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