Art. 2742 c.c. — Surrogazione dell'indennità alla cosa

[1]Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita' della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorita' giudiziaria puo', su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

[2]Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando pero' si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che e' decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

[3]Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitu' coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel riprodurre (art. 2742, primo e secondo comma), estendendole al pegno, le disposizioni del codice del 1865 (articolo 1951, primo e secondo comma) circa il vincolo delle somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento delle cose su cui grava un diritto di prelazione, ho creduto opportuno di stabilire, a garanzia dei creditori, che quando tali somme sono destinate a riparare la perdita o il deterioramento, l'autorità giudiziaria possa disporre le adeguate cautele per assicurarne l'impiego nel ripristino o nella riparazione della cosa. Ho inoltre modificato il secondo comma dell'art. 1951 del codice precedente, che dichiarava liberati gli assicuratori, qualora avessero pagato dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che fosse stata proposta opposizione. Mi è sembrato che, trattandosi di beni gravati da iscrizioni ipotecarie, non fosse da prescindere, agli effetti della liberazione, dalla notificazione ai creditori iscritti dell'avvenuto sinistro. Ho pertanto stabilito che, nei confronti dei creditori anzidetti, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che sia trascorso, senza opposizione, il termine di trenta giorni dall'accennata notificazione. Ho infine completato (art. 2742, ultimo comma), il terzo comma del citato articolo del codice del 1865, dichiarando vincolate al pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari non solo le somme dovute per causa di servitù coattive o di espropriazione per pubblico interesse, ma anche le somme dovute per causa di comunione forzosa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1125

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2742 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari