I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui all'articolo 2753 del codice civile nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'articolo 552, punto 3), del codice della navigazione. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo e' dovuto.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art14 · fonte del testo

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