Corte costituzionale

Sentenza n. 526/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754

del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e

successive modifiche; dello stesso art. 2754 anche in relazione

all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento Soc.

"L'Ebanista" di Rossino Guerrino ed altro, iscritta al n. 298 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento Bardazzi

Lando, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento s.d.f.

Lostumbo e Mauro Riparazioni, iscritta al n. 368 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze, la prima del 30 gennaio, le altre del 13

febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. (con la prima e la

terza ordinanza del solo art. 2754, con la seconda di entrambi) nella

parte in cui non accordano il privilegio generale sui beni mobili del

debitore ai crediti per contributi previdenziali dovuti in proprio da

lavoratori autonomi, e in particolare da "società di fatto per

lavoro non dipendente dei soci", da "artigiani lavoranti in proprio"

e "piccoli commercianti".

In conformità della prevalente giurisprudenza di merito, ma in

contrasto con due recenti sentenze della Corte di cassazione (n. 4373

del 1989 e n. 5818 del 1990), le norme denunciate - le quali

riferiscono il privilegio ai "beni mobili del datore di lavoro" e

quindi, letteralmente, alle obbligazioni contributive derivanti da

rapporti di lavoro subordinato - sono ritenute dal giudice remittente

insuscettibili, nonché di estensione analogica, in quanto portano

eccezione al principio della par condicio creditorum, nemmeno di

interpretazione estensiva.

Alla stregua di questa stretta interpretazione, che esclude il

privilegio per i crediti relativi ai contributi dovuti a titolo di

lavoro autonomo, le norme denunciate sono giudicate contrastanti col

principio di eguaglianza, non essendo ragionevole la disparità di

trattamento riservata a crediti aventi la medesima causa, tenuto

conto della progressiva assimilazione, ai fini previdenziali, del

lavoro autonomo al lavoro subordinato.

2. - Nei giudizi davanti alla Corte promossi dalle ordinanze nn.

298 e 368 si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo in principalità

una sentenza interpretativa di rigetto o, in subordine,

l'accoglimento della questione. Secondo l'I.N.A.I.L., alla luce

dell'evoluzione storica della disciplina dei privilegi in materia

previdenziale, l'art. 2754 cod. civ., coordinato con l'art. 9 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca i soggetti da considerarsi

"datori di lavoro", è suscettibile di una interpretazione

comprensiva anche dei casi di cui si controverte nei giudizi a

quibus.

Nel giudizio promosso dall'ordinanza n. 299/90 si è costituito

l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata

secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino contesta la legittimità

costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla

legge 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui non prevedono il

privilegio generale sui beni mobili del debitore anche a garanzia dei

crediti degli istituti o enti di previdenza per premi o contributi

dovuti da lavoratori autonomi, in particolare da artigiani lavoranti

in proprio, da piccoli commercianti e da società, anche di fatto,

per i propri soci d'opera.

2. - I giudizi instaurati dalle tre ordinanze hanno per oggetto

questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

3. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

Conviene anzitutto ricapitolare brevemente l'evoluzione

legislativa in materia di privilegio generale accordato ai crediti

degli istituti o enti gestori delle assicurazioni sociali.

Originariamente previsto dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935, n.

1765, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, e dall'art. 54 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, sulla previdenza sociale, il privilegio fu poi codificato dal

legislatore del 1942 negli artt. 2753 e 2754 cod. civ. Entrambi

indicavano come oggetto della prelazione i "mobili del datore di

lavoro", espressione che, almeno nell'art. 2753, aveva il significato

proprio del diritto del lavoro, essendo allora la previdenza sociale

limitata ai prestatori di lavoro subordinato. L'estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e

coloni; artigiani e piccoli commercianti e loro coadiuvanti o

coadiutori) è avvenuta con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4

luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, il cui art. 1 rinvia,

"per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti", alla

disciplina del r.d.l. 1827 del 1935, e quindi anche all'art. 54,

ripetuto nell'art. 2753 cod. civ., per quanto riguarda la garanzia

specifica delle obbligazioni contributive. L'estensione della

garanzia ai crediti delle gestioni speciali I.N.P.S. per i lavoratori

autonomi fu poi confermata dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, il quale accordava il privilegio generale sui mobili del

debitore a tutti i crediti per contributi dovuti a istituti o enti

gestori delle assicurazioni sociali.

L'art. 66 è stato abrogato dalla legge n. 426 del 1975 (art. 16),

che ha riformato la disciplina dei privilegi, conservando tuttavia

nel nuovo testo degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. il riferimento ai

"mobili del datore di lavoro".

Queste vicende legislative, secondo il Tribunale, conferiscono al

silenzio degli articoli novellati circa i crediti per contributi

dovuti in proprio dai lavoratori autonomi un valore significativo

della "volontà di riaffermare il privilegio limitatamente al

rapporto di lavoro subordinato". Non è spiegato per quale ragione il

legislatore del 1975 avrebbe "deliberatamente" innovato in questo

senso (regressivo) le norme sui privilegi, e anzi si afferma, ma solo

come motivo di denuncia di incostituzionalità, che "non si ravvisano

elementi comprovanti una intrinseca razionalità della

discriminazione evidenziata".

3. - L'evoluzione normativa brevemente descritta nel numero

precedente depone a sfavore dell'interpretazione sostenuta dal

giudice remittente, contro la quale, dopo la sentenza n. 4373 del

1989, la Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata con la

sentenza n. 5818 del 1990, onde non si può dire - come si legge

nelle ordinanze di rimessione - che essa rappresenta il "diritto vivo

e vigente".

Posto che la causa del credito, in considerazione della quale la

legge accorda il privilegio, non è la tutela del lavoratore

subordinato in quanto contraente debole, né l'automaticità delle

prestazioni previdenziali (in origine, fino al 1969, esclusa anche

nei rapporti con i lavoratori subordinati per le prestazioni di

invalidità, vecchiaia e superstiti), ma l'interesse pubblico al

reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della

previdenza sociale, non è ragionevolmente pensabile che il

legislatore del 1975 abbia voluto restringere la tutela di tale

interesse alle obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di

lavoro, revocando all'ente che ne è portatore il diritto di

prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei

lavoratori autonomi. Si può bensì ritenere che la legge del 1975,

in quanto regolatrice dell'intera materia, abbia implicitamente

abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., tutte le norme

precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione

alla previdenza sociale, e quindi (oltre all'art. 66 della legge n.

153 del 1969) anche l'art. 1 della legge n. 463 del 1959 e l'art. 1

della legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54

del r.d.l. n. 1827 del 1935, ma allora l'indice letterale, che

apparentemente restringe l'ambito applicativo delle nuove norme, deve

essere superato con una corretta interpretazione estensiva.

La possibilità di tale interpretazione è negata dal giudice

remittente alla stregua di una concezione riduttiva di questo

strumento ermeneutico, la quale ne ammette l'utilizzabilità solo nei

limiti consentiti dalla "massima espansione della portata semantica

dell'espressione legislativa". Si deve ritenere, invece, che si versa

ancora nel campo dell'interpretazione (senza trasmodare nel

procedimento analogico, produttivo di nuove norme) quando

l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera

legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del

medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente

dalla somiglianza al caso previsto.

Di questo secondo tipo è l'interpretazione estensiva di cui è

suscettibile l'art. 2753 cod. civ. in ordine ai crediti degli

istituti previdenziali per i contributi dovuti in proprio dai

lavoratori autonomi. Essa prende le mosse dal risultato di una

preliminare interpretazione estensiva del primo tipo, la quale

include nel significato dell'espressione "datore di lavoro" anche i

rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei

piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori

(definiti, rispettivamente, dall'art. 2 della legge n. 463 del 1959 e

dall'art. 2 della legge n. 613 del 1966). Acquisito questo risultato,

si argomenta ulteriormente, alla luce della ratio dell'art. 2753, che

il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei

contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa

familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere a

garanzia dei contributi da lui dovuti per sé. Tale conclusione trova

conferma nell'art. 2, primo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233,

portante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori

autonomi, il quale considera unitariamente le due categorie di

obblighi contributivi.

4. - Quanto all'art. 2754 cod. civ., va osservato che il

riferimento delle ordinanze nn. 298 e 368/90 all'impresa artigiana

individuale di cui all'art. 4, n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 tocca

un aspetto della questione irrilevante nei rispettivi giudizi

principali, trattandosi in entrambi di premi dovuti all'I.N.A.I.L. da

società di fatto (fallite) per i loro soci d'opera.

Ciò posto, è sufficiente il primo dei due modi

dell'interpretazione estensiva sopra distinti per includere questo

caso nel campo di applicazione della norma. Nel contesto normativo in

esame l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una

accezione comprensiva anche dei rapporti tra le società personali e

i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur

avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto

l'apporto di una attività lavorativa che, nei confronti del soggetto

collettivo (creditore), è connotata dagli elementi della

subordinazione.

Del resto, il ricorso all'interpretazione estensiva non è a

rigore necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 2754 ai premi

dovuti all'I.N.A.I.L. dalle società cooperative di lavoro per i loro

soci lavoratori e dalle società personali per i soci d'opera. In

relazione all'assicurazione gestita da tale Istituto (equiparata

all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai fini della

graduatoria del privilegio: art. 4, terzo comma, del d.l. 9 ottobre

1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389) il

significato del termine "datore di lavoro" si determina, come

indicava il testo originario del 1942, "in conformità della legge

sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali", cioè conformemente all'art. 6 del r.d. 17 agosto

1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, poi

divenuto l'art. 9 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124. Agli effetti delle norme contenute nel titolo I, e

quindi anche dell'art. 33, concernente il diritto di prelazione

dell'I.N.A.I.L. sui beni mobili del debitore, "le società

cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque

denominata costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera",

sono considerate datori di lavoro nei confronti dei propri soci

soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 4, n. 7.

L'art. 33, primo comma, è stato abrogato dalla legge n. 426 del

1975 nella parte in cui prevedeva un limite temporale di operatività

del privilegio, che il novellato art. 2754 cod. civ. ha rimosso, ma

rimane in vigore nella parte in cui rinvia alla disciplina del codice

in materia di privilegio dei crediti per i premi dovuti all'Istituto

assicuratore, e come norma di rinvio continua a svolgere una funzione

di raccordo dell'art. 2754 con la nozione di datore di lavoro

definita dall'art. 9 del testo unico citato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426

"Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153,

in materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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