Art. 2629 c.c. — Operazioni in pregiudizio dei creditori
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Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni:
- 1)i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2)gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della societa' previsto nell'art. 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3)gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4)gli amministratori che nel caso di trasformazione della societa' esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della societa' che si trasforma.
Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 16 aprile 2002
