Art. 2623 c.c.
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Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori che:
- 1)eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra societa' in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;
- 2)restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;
- 3)impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 1991
