Codice civile

Art. 258 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

[2]L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

[3]Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila. Le indicazioni devono essere cancellate.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 363/1988

    Parametro
    24 marzo 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. dall'ordinanza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: M…

    Art. 565 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 258 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art258 · fonte del testo

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