Codice civile

Art. 2563 c.c. — Ditta

[1]L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

[2]La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Dei segni distintivi dell'azienda il codice considera la ditta, l'insegna e il marchio. Si afferma così in conformità della più recente dottrina la natura e la funzione della ditta come denominazione non solo dell'impresa, ma anche dell'azienda (art. 2563), il che trova la sua più diretta manifestazione nel principio sancito dall'art. 2565, per cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento per atto tra vivi dell'azienda non si è creduto di poter presumere il trapasso della ditta senza il consenso dell'alienante, mentre si è assunto il principio contrario nella successione a causa di morte (art. 2565, secondo e terzo comma). A risolvere le sempre più frequenti controversie in ordine alla confusione per identità o somiglianza di ditte, si è espressamente sancito nell'art. 2564 l'obbligo da parte di chi assume una ditta di differenziarla dalle altre preesistenti, quando, per l'oggetto o per il luogo dell'esercizio, l'identità o la simiglianza sia idonea a creare confusione. Salvi i diritti dei terzi, da far valere in sede giudiziaria, per le imprese commerciali l'esame dell'ufficio del registro e la sua facoltà di rifiutare l'iscrizione della ditta (art. 2566) possono contribuire a prevenire la possibilità di abusi. Per l'insegna, data la sua minore importanza pratica, parve bastevole il richiamo dell'art. 2564, primo comma, diretto a prevenire per essa, come per la ditta, la possibilità di confusione (art. 2568).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1041

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2563 · fonte del testo

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