Art. 2536 c.c. — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
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[1]Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
[2]La quota di utili che non e' assegnata a riserva legale o statutaria e che non e' distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 febbraio 1992
