Art. 2537 c.c. — Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 30 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
tolto: Alle deliberazioni che riducono la responsabilita' dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499aggiunto: Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2537 · fonte del testo
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