Art. 2531 c.c. — Mancato pagamento delle quote o delle azioni
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[1]Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.
[2]In caso di proroga della societa' il creditore particolare del socio puo' fare opposizione a norma dell'art. 2307.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
