Art. 2525 c.c. — Quote e azioni
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[1]L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
[2]La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
[3]Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
