Codice civile

Art. 2525 c.c. — Quote e azioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

[2]La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

[3]Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2525 · fonte del testo

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