[1]delle quote o delle azioni (articolo 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59; articolo 17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

[2]1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 2525 del codice civile, purche' nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori. 3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e degli articoli 70 e 98, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni. 4. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti e alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art264 · fonte del testo

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