Art. 2523 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
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[1]Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori.
[2]L'atto costitutivo puo' vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa', salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societa'.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
