Art. 2522 c.c. — Numero dei soci
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L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della societa', purche' l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004
