Art. 2522 c.c. — Numero dei soci
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[1]Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
[2]Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata ((; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici)).
[3]Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
[4]La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2005 al 1 gennaio 2017
