Art. 2506.1 c.c. — Scissione mediante scorporo
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[1]Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la propria attivita'.
[2]La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Testo in vigore dal 22 marzo 2023 al 5 luglio 2024
