Art. 2449 c.c. — Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

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[1]Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

[2]Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

[3]Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 21 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Analogamente a quanto dispone l'art. 2272, il codice, senza riprodurre l'incerta distinzione tra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che richiedono una deliberazione o una sentenza per essere produttive di effetto, elenca puramente e semplicemente le cause di scioglimento (art. 2448) e dispone che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 2449). Alle cause di scioglimento previste dalla legge anteriore se ne aggiungono due: l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del milione. La prima è intesa sopratutto ad evitare lo sforzo che sotto l'impero della legge anteriore era necessario per far rientrare nell'ipotesi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale i casi in cui la società non è più in grado di agire per l'inattività dei suoi organi, qualunque sia la causa da cui questa inerzia deriva, compresa quindi anche la situazione di contrasto che si determini in seno agli organi stessi e che impedisca la formazione di una maggioranza. La seconda, che attiene alla misura minima del capitale sociale, si riconnette al nuovo requisito imposto per la costituzione della società per azioni ed eleva conseguentemente a causa di scioglimento di questa la riduzione del capitale al disotto del minimo stesso, se i soci convocati in assemblea non deliberino di riportarlo ad un ammontare non inferiore al milione. Come si è già osservato, non si è ritenuto di considerare tra le cause di scioglimento la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista, statuendosi per questo caso diversa sanzione (art. 2362).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 996

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 219 parole tolte, 72 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che determina lo scioglimento della societa', non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

tolto: Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazioneaggiunto: Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori tolto: sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

tolto: Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della societa' deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma,....

tolto: Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese... la deliberazione aggiunto: e i sindaci o i componenti del consiglio di tolto: amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

tolto: Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato aggiunto: sorveglianza nominati a norma del comma precedente tolto: il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilita' di funzionamento o la continuata inattivita' dell'assemblea aggiunto: possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

tolto: Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorita' governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese...aggiunto: Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2449 · fonte del testo

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