Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo 5, e' deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione e' ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo. Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

Testo vigente dal 7 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;626~art5 · fonte del testo

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