Art. 2417 c.c. — Rappresentante comune
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[1]Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, e' nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della societa'. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399.
[2]Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000
