Art. 2403 c.c. — Controllo contabile
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[1]Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale.
[2]Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia.
[3]I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
[4]Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
[5]Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991
