L'art. 8 della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e' esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza, degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile. I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo".

Testo vigente dal 21 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-01;167~art3 · fonte del testo

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