Art. 2400 c.c. — Nomina e cessazione dall'ufficio
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[1]I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.
[2]La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
[3]((La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.))
Testo in vigore dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000
