Art. 2376 c.c. — Assemblee speciali
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[1]Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
[2]Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 17 luglio 2012
