Art. 146 — Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

  • a)sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilita' nei suoi confronti;
  • b)sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
  • c)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo e' anticipato dalla societa', che puo' rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
  • d)sulla transazione delle controversie con la societa', con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
  • e)sugli altri oggetti d'interesse comune. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, (( ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione)), entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo ((da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione)) l'assemblea speciale e' convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; ((in terza o unica convocazione)) l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Testo vigente dal 17 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 17 luglio 2012. 6 parole tolte, 20 parole aggiunte.

e) sugli altri oggetti d'interesse comune. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero tolto: dagli amministratori della societa' aggiunto: dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano … di risparmio della categoria. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte tolto: degli amministratori aggiunto: del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione l'assemblea speciale e' convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, … almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza aggiunto: o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art146 · fonte del testo

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