Art. 2369-bis c.c.
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[1]((L'assemblea straordinaria delle societa' con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, puo' essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto a otto giorni.
[2]In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 e' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale)).
Testo in vigore dal 9 giugno 1974 al 5 marzo 1986
