Art. 2364 c.c. — Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 luglio 1959. Leggi il testo vigente →
[1]L'assemblea ordinaria:
- 1)approva il bilancio;
- 2)nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3)determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito nell'atto costitutivo;
- 4)delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della societa' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonche' sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci.
[2]L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 luglio 1959
