Art. 2358 c.c. — Altre operazioni sulle proprie azioni

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[1]La societa' non puo' accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

[2]La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

[3]Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa' o di quelli di societa' controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 30 settembre 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2358 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22719/2025

    6 agosto 2025

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 sono inclusi nella cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c.

    Art. 2358 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 91 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986. 11 parole tolte, 93 parole aggiunte in 3 capoversi.

La societa' non puo' tolto: fare anticipazioni sulle proprie azioni, ne' prestiti a terzi per acquistarle aggiunto: accordare prestiti, ne' fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

aggiunto: La societa' non puo', neppure per tramite di societa' fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

aggiunto: Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa' o di quelli di societa' controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2358 · fonte del testo

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