Art. 2357-ter c.c. — Disciplina delle proprie azioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'.

[2]Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

[3]Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni non siano trasferite o annullate.

Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357ter · fonte del testo

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