Art. 2357-ter c.c. — Disciplina delle proprie azioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 2011 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

[2]((Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.))

[3]Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni non siano trasferite o annullate.

Testo in vigore dal 8 gennaio 2011 al 1 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 8 gennaio 2011. 24 parole tolte, 25 parole aggiunte.

Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azionitolto: ; l'assemblea puo' tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate tolto: nel capitale ai fini del calcolo delle aggiunto: maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assembleaaggiunto: . Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357ter · fonte del testo

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