Codice civile

Art. 2354 c.c. — Titoli azionari

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[1]I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.

[2]Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

[3]I titoli azionari devono indicare:

  • 1)la denominazione e la sede della societa';
  • 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
  • 3)il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
  • 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • 5)i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

[4]I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

[6]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

[7]Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta (art. 2354) con qualche maggiore precisazione la norma del codice di commercio, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore (art. 2355), considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale (attualmente il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96), in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni (articoli 1992 e seguenti).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 960

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 16 parole tolte, 102 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Le azioniaggiunto: I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.

aggiunto: Finche' le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

aggiunto: I titoli azionari devono indicare:

1) la denominazionetolto: , la sede e la durata aggiunto: e la sede della societa';

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizionetolto: , e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;

3) il loro valore nominale tolto: e aggiunto: o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad tolto: esse aggiunto: essi inerenti.

tolto: Le azioni devono essere sottoscritteaggiunto: I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firmatolto: , purche' autenticata.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitiviaggiunto: .

aggiunto: Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

aggiunto: Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2354 · fonte del testo

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