Codice civile

Art. 2354 c.c. — Titoli azionari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Le azioni devono indicare:

  • 1)la denominazione, la sede e la durata della societa';
  • 2)la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societa' e' iscritta;
  • 3)il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
  • 4)l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  • 5)i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

[2]Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' ((autenticata)).

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda il contenuto dei titoli azionari si è riprodotta (art. 2354) con qualche maggiore precisazione la norma del codice di commercio, integrandola, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nel senso che la relativa disposizione si applica anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. Il codice ammette la duplice forma delle azioni, nominative e al portatore (art. 2355), considerando che le disposizioni limitative in questa materia possono più opportunamente essere poste dalla legislazione speciale (attualmente il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96), in relazione alle circostanze. Quanto poi alla disciplina del titolo, in dipendenza della sua forma, essa è data dal libro delle obbligazioni (articoli 1992 e seguenti).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 960

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. 14 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purche' tolto: l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' iscritta la societa' aggiunto: autenticata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2354 · fonte del testo

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