Art. 2256 c.c. — Uso illegittimo delle cose sociali

Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'autonomia patrimoniale è riconosciuta, ma entro limiti determinati. Essa si rivela nei rapporti interni nel riconoscere al socio il diritto alla sua quota, quale in sede di liquidazione risulterà dopo soddisfatti i debiti (art. 2282), ciò che implicitamente importa l'indisponibilità da parte sua dei beni conferiti fin quando dura la società, e nel vietare al socio l'uso dei beni sociali per i suoi fini particolari (art. 2256); nei rapporti esterni nell'ammettere espressamente che la società, come gruppo, acquisti diritti e obbligazioni (art. 2266); nell'affermare l'esistenza di un patrimonio sociale sul quale i terzi possono soddisfarsi per le obbligazioni della società (art. 2267); nel consentire al socio singolo di sottrarsi all'esecuzione, indicando i beni della società sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268); nell'escludere l'azione del creditore particolare del socio sui beni della società, consentendogli unicamente di chiedere, quando si verifichino determinate condizioni (insufficienza dei beni del socio debitore), la liquidazione della quota (art. 2270); nell'escludere la compensazione fra il debito verso la società e il credito nei confronti del socio (art. 2271). Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale porta come conseguenza necessaria la liquidazione al momento dello scioglimento della società, e cioè il depuramento del patrimonio sociale dalle passività prima della divisione fra i soci (articoli 2275 a 2283). Appunto nel riconoscimento dell'autonomia patrimoniale si pone la differenza sostanziale fra il regolamento della società semplice e quello della società civile, secondo il codice del 1865: così si spiega l'accoglimento nell'art. 2256 di un principio diverso da quello dell'art. 1723, nn. 2 e 3; così si spiega l'adozione di norme come quelle degli articoli 2267, 2268, 2270 e 2271, la cui applicazione è, nei codici del 1865 e del 1882, limitata alle società di commercio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 932

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2256 · fonte del testo

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