Codice civile

Art. 2175 c.c. — Perimento del bestiame

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Per l'art. 2175 la perdita del bestiame per causa non imputabile al soccidario incide sul soccidante, che ne è rimasto proprietario, ma il soccidario deve rendere conto delle parti recuperabili. È ovvio quindi che se la perdita avviene per colpa del soccidario, questi è tenuto ai danni, com'è detto nell'art. 1672 del codice del 1865, che era inutile quindi riprodurre, com'era superfluo riprodurre l'altra norma dell'art. 1673, che già si ricava dai principi. Peraltro il perimento della maggior parte del bestiame può pregiudicare l'andamento dell'impresa. Non si può in tale ipotesi costringere il soccidario a restare vincolato ad un contratto, che si è profondamente alterato nella sua sostanza. Il codice pertanto gli concede (art. 2176) la facoltà di chiedere al soccidante la reintegrazione dei capi periti, col diritto di recedere dal contratto, se il soccidante non provvede. Data la gravità della disposizione essa viene subordinata a tre condizioni: a) che la soccida sia stipulata per un tempo non inferiore a tre anni; b) che la perdita del bestiame si verifichi durante la prima metà del periodo contrattuale; c) che la perdita riguardi la maggior parte del bestiame inizialmente conferito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 894

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2175 · fonte del testo

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