[1](Art. 20 C.C, 22 luglio 1938).

[2]Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e' calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 240/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    Nel giudizio sul rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la norma censurata non puo` essere isolata dal contesto normativo in cui si colloca, e che vale ad identificare il trattamento complessivo delle categorie poste a raffronto. Nel caso di specie, poiche` da tale contesto risulta che siffatte categorie sono assoggettate, nella materia, a discipline complessive fortemente differenziate, tra l'altro non prive d'intenti compensativi tra vantaggi e svantaggi, non puo` ritenersi ingiustificato il diverso trattamento relativo al versamento del contributo - relativo agli assegni familiari, nel periodo di assenza della dipendente per causa di maternita` - previsto a carico dei datori di lavoro dei settori delle assicurazioni (del credito e dei servizi tributari appaltati), rispetto a quello disposto per altri settori. Ne` emergono elementi per concludere per una palese irrazionalita` dell'intero sistema, che costituisce uno degli strumenti di attuazione dell'art. 38 Cost.. Il quale art. 38, pertanto non e` violato, ne` mai potrebbe esserlo da norme (come quella denunciata) che non riguardano la protezione del lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi, mentre l'art. 53 Cost. e` impropriamente chiamato in causa, sia perche` non si versa in materia di tributi, sia perche` l'elemento della capacita` contributiva non puo` essere desunto dalla base (stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 sollevata, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 73 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art73 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari