Art. 181 c.c. — Rifiuto di consenso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
Coloro che hanno costituito la dote prima del matrimonio devono, salvo patto contrario, corrispondere gli interessi, se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, quantunque sia stata pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
