Codice civile

Art. 1735 c.c. — Commissionario contraente in proprio

[1]Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puo' fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o puo' acquistare per se' le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

[2]Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per se' non puo' praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo e' superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non puo' praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo e' inferiore al prezzo fissato dal committente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Caratteristica della commissione, per l'art. 1731, è non solo il difetto di rappresentanza, ma altresì la limitazione del suo oggetto all'acquisto e alla vendita di beni; ne è rimasta ristretta la definizione data dall'art. 380 del codice di commercio. E ciò in armonia con la tradizione e con la pratica, che hanno sempre riferito la commissione essenzialmente agli affari di compravendita; del resto l'altra forma di commissione praticamente rilevante, che si esplica nei trasporti, viene disciplinata a parte sotto il nome più appropriato di spedizione. Al commissionario spetta una provvigione, che deve essere maggiorata in modo particolare nel caso di star del credere. Non è infrequente che le parti non provvedano a stabilire la misura di tale compenso; gli art. 1733 e 1736 rinviano agli usi del luogo in cui è compiuto l'affare anzichè agli usi del luogo in cui risiede il committente, volendo estendere alla commissione i principii di tutela del lavoro (art. 2099). La stessa esigenza ha ispirato la norma dell'art. 1734, per cui, pur riconoscendosi al committente il diritto di revocare l'ordine di conclusione dell'affare, gli si impone l'obbligo di corrispondere al commissionario una parte della provvigione, in rapporto alle spese sostenute e all'opera prestata. Nel caso di entrata del commissionario nel contratto, quando la commissione ha per oggetto compravendita di cose aventi prezzo corrente, a maggiore tutela del committente si è stabilito che la vendita o la compera debbano sempre aver luogo, per lo meno, secondo il prezzo corrente, se questo sia più favorevole al committente del prezzo eventualmente fissato dal medesimo (art. 1735). Della spedizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 717

  • La spedizione ha in comune con la commissione l'agire in nome proprio e per conto altrui, mentre si differenzia da essa per l'oggetto, che è la conclusione di affari di trasporto. Lo spedizioniere infatti assume l'obbligo di stipulare un contratto di trasporto col vettore (o con i vettori se i tratti di percorso siano più), e di compiere tutte le operazioni accessorie (eventualmente costituite da altri contratti) che siano necessarie e utili al trasporto (art. 1737), e cioè al suo inizio, al suo proseguimento (presa a domicilio, imballaggio, sdoganamento, assicurazione, ecc.), al suo termine. Sono stati già posti in chiaro gli elementi differenziali tra spedizione e trasporto (n. 707). Occorre però rilevare che in pratica talvolta lo spedizioniere compie atti di trasporto vero e proprio: in tal caso, l'art. 1741 attribuisce allo spedizioniere, per le operazioni di trasporto da lui compiute, i diritti e gli obblighi del vettore. Con ciò non si è voluto escludere che persista in lui anche la veste di spedizioniere e quindi il diritto a ricevere le provvigioni, come d'altra parte gli obblighi e le responsabilità proprie del mandatario: la questione potrà risolversi, anche in base al nuovo codice, in senso affermativo, conformemente all'opinione della prevalente dottrina italiana, o in analogia con quanto dispone l'art. 1735, primo comma, circa il diritto alla provvigione del commissionario che contratta con se stessi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 718

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1735 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari