Codice civile

Art. 1732 c.c. — Operazioni a fido

[1]Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita' degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

[2]Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non e' autorizzato dagli usi, il committente puo' esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

[3]Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1732 · fonte del testo

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