Art. 165 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore, dal curatore, se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'art. 90.
[2]Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validita' del matrimonio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975
