Codice civile

Art. 163 c.c. — Modifica delle convenzioni

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[1]Le mutazioni delle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio non hanno effetto se non sono fatte per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

[2]Ogni mutazione e' senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non e' stata fatta annotazione indicante l'atto che contiene la mutazione. L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, e anche su quella presentata per la trascrizione, se il contratto di matrimonio e' stato trascritto.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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